Industria 4.0: tutte le novità del 2022 per gli impianti di aspirazione
La Legge n. 234, approvata il 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022, art. 1, comma 44), ha rinnovato e prolungato fino al 2025 gli incentivi e le agevolazioni per l'acquisto di beni strumentali, lasciando invariata la tipologia di modalità di fruizione degli incentivi. Sono diminuiti però le percentuali del costo del bene che va a credito d’imposta e il massimale degli investimenti rispetto alla legge di bilancio 2021.
Nel caso in cui tu stia pensando di acquistare un aspiratore industriale o impianto d’aspirazione industriale, è necessario che tu sia a conoscenza di come sono cambiate le agevolazioni fiscali rispetto alla precedente legge di bilancio:
1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Ex Iper Ammortamento)
2021
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2022 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione..
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2022 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione..
2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
2025: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
2025: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)
2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
4. Altri beni strumentali immateriali
2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
A chi si rivolge
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e del regime fiscale, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.